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Sistema TS – iFatture.com

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.

Il fine è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati sono messi a disposizione dei cittadini che possono pertanto consultare le spese che hanno sostenuto, sulla base di quanto inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie.

Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i cittadini possono esercitare il diritto di opposizione all’utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate.

I servizi predisposti dal Sistema TS sono destinati ai:

  • Cittadini per:
    • Esercitare il diritto di Opposizione all’invio dei dati delle proprie spese sanitarie all’Agenzia delle entrate ai fini della precompilazione della propria dichiarazione dei redditi. Tale esercizio deve essere svolto nel periodo temporale annualmente comunicato dall’Agenzia delle entrate (generalmente il mese di Febbraio).
  • Soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria (e veterinaria):
    • Strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare);
    • Farmacie e Parafarmacie;
    • Medici chirurghi e Odontoiatri;
    • Professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché dal 2019 gli iscritti ai nuovi albi professionali in base decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all’Albo dei Biologi).

    Le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie sono regolamentate da specifici decreti che interessano:

    • dal 1° gennaio 2015, le strutture pubbliche e quelle private accreditate al SSN per l’erogazione di prestazioni sanitarie e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
    • dal 1° gennaio 2016, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN) e i grossisti di farmaci veterinari autorizzati alla vendita al dettaglio, nonché gli ottici, parafarmacie e professionisti sanitari (psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici radiologi e veterinari);
    • dal 1° gennaio 2019 le strutture della Sanità militare, la farmacia assistenziale ANMIG, gli iscritti all’Albo dei biologi e gli iscritti ai nuovi albi professionali del DM 13/03/18 (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audioprotesista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario).

    La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nell’anno 2017, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2018). I dati da trasmettere al Sistema TS riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute da ciascun assistito.